Circolare del 3 aprile 2025 – Studio Paci

Pubblicazione foto di minori: solo con la raccolta del consenso di entrambi i genitori !
Provvedimento n. 681/2024 – Pubblicazione non autorizzata di foto di minore su Facebook
Gentilissimo Cliente,
come abbiamo sempre sostenuto, in linea generale la diffusione di immagini e filmati di minori difficilmente trova un equilibrio nell’ambito del bilanciamento delle finalità in quanto le stesse possono essere raggiunte anche senza l’utilizzo di dati personali dei minori venendo meno al principio di essenzialità e non eccedenza c.d. di minimizzazione di cui all’art. 5 del Regolamento Europeo 2016/679.
La criticità nelle attività di pubblicazione sui social e sul web di fotografie e filmati di minori costituisce un rischio per i diritti e libertà dei soggetti ripresi, a prescindere dal consenso o meno dei genitori in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale.
Ad avvalorare la nostra linea di indirizzo, per spiegarne i rischi, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali sta promuovendo la consapevolezza ai genitori per esortarli a non pubblicare le fotografie dei loro figli sui social, un fenomeno denominato “Shareting”
https://www.garanteprivacy.it/temi/minori/sharenting
Si ritiene pertanto che, i Titolari del trattamento che intendono pubblicare foto e video di minori hanno maggiori responsabilità dei genitori stessi.
Come ha commentato giustamente Agostino Ghiglia, componente del Collegio dell’Autorità Garante per la protezione dei dati, la sentenza n. 879 del 4 marzo del Tribunale di Brescia va scolpita sulla pietra. La ragione? Semplice. La stessa ha stabilito che i genitori devono controllare i profili social dei figli minorenni, compresi quelli falsi, in particolare quando si trovano in una condizione di fragilità o immaturità. Non è ritenuta valida, ai fini del discolpo, né la mancanza di competenze informatiche né la sola richiesta di condivisione delle password, se poi il minore ha creato un profilo alternativo bloccando l’accesso ai genitori. In sintesi la sentenza del Tribunale di Brescia ha ribadito con chiarezza il concetto che i genitori hanno l’obbligo di fare i genitori e non abbandonare i figli minori alla mercè della rete ma devono educarli, istruirli e vigilare attentamente sull’utilizzo della stessa. Il Tribunale, nella sentenza di condanna, non ha accolto la difesa dei genitori che hanno edotto a loro discolpa e giustificato il loro comportamento a causa delle presunte “scarse conoscenze informatiche”. Una scarsa consapevolezza sui propri doveri costata cara tanto alla figlia, una studentessa con lieve ritardo intellettivo protagonista di gravi episodi di cyberbullismo tanto ai genitori condannati al risarcimento di 15mila euro per i danni causati dal comportamento della figlia. La giovane era riuscita a sfuggire al controllo familiare, creando diversi profili falsi sui social tramite i quali aveva preso di mira una compagna di classe, insultandola ripetutamente e diffondendo immagini a contenuto pornografico, alterate con software di fotoritocco. Una sentenza che ribadisce quanto già sancito dal Codice Civile all’articolo 316 CC “Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale…” e l’articolo 2048 “Il Padre e la Madre sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati…”.
A dire il vero quella del Tribunale di Brescia non è la prima sentenza che giunge alle medesime conclusioni. Diversi casi giurisprudenziali hanno ribadito il dovere genitoriale di educare e vigilare sull’uso dei mezzi digitali. Il Tribunale di Caltanissetta ha trattato un episodio di stalking scolastico via WhatsApp, ritenendo la condotta del minore sintomo di carenza educativa e richiedendo l’intervento dei servizi sociali. “I genitori sono tenuti non solo ad impartire un’educazione consona, ma anche a verificare l’effettiva acquisizione di quei valori” – sentenza dell’8 ottobre 2019.
Il Tribunale di Parma, con sentenza del 5 agosto 2020, ha incluso l’educazione digitale tra i doveri genitoriali. Ha richiesto una supervisione costante dei dispositivi elettronici da parte di entrambi i genitori, con filtri adeguati per evitare contenuti inappropriati. “Il dovere di vigilanza deve tradursi in una limitazione sia quantitativa che qualitativa dell’accesso”.
Da parte sua anche l’Autorità Garante è intervenuta più volte su questo argomento. In particolare di seguito si riporta una sintesi del Provvedimento n. 681/2024 – Pubblicazione non autorizzata di foto di minore su Facebook.
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10076481
Alla luce della sentenza del Tribunale di Brescia nonché di quanto sopra descritto, si suggerisce a tutti i clienti che, per diverse finalità o ambiti di comunicazione o diffusione differenti, stanno già trattando, o sono in procinto di trattare dati di minori mediante l’utilizzo di immagini (foto o video) devono fornire obbligatoriamente una informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 avendo cura di raccogliere da entrambi i genitori, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, il consenso per tale trattamento dati.
Lo Studio Paci si rende disponibile per fornire ulteriori chiarimenti nonché integrare o modificare le formulazioni delle informative e dei relativi consensi.
Sintesi del Provvedimento del Garante Privacy n. 681/2024
Pubblicazione non autorizzata di foto di minore su Facebook.
Il provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 681 del 13 novembre 2024 riguarda la pubblicazione non autorizzata su Facebook della fotografia di un minore infraquattordicenne da parte del padre. I profili giuridici coinvolti includono sia la normativa in materia di protezione dei dati personali sia disposizioni civilistiche sulla tutela dei minori. In particolare, le norme di riferimento richiamate nel provvedimento sono:
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR): rilevano gli articoli 5, par. 1, lett. a) (principio di liceità del trattamento), 6, par. 1, lett. a) (necessità di un’idonea base giuridica, come il consenso, per il trattamento) e 8 (condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell’informazione). Quest’ultimo prevede che il minore possa esprimere un valido consenso solo a partire dai 14 anni (età recepita nell’ordinamento italiano), richiedendo altrimenti il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.
- Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003), come modificato dal d.lgs. 101/2018: in particolare l’art. 2-quinquies che, in attuazione dell’art. 8 GDPR, stabilisce che per il trattamento di dati dei minori di 14 anni è necessario il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.
- Codice Civile: è richiamato l’art. 320 c.c., secondo cui per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione relativi al minore è necessario l’assenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. La giurisprudenza nazionale ha chiarito che la pubblicazione di foto di minori sui social network costituisce atto eccedente l’ordinaria amministrazione, richiedendo dunque il consenso di entrambi i genitori anche in regime di affidamento condiviso.
- Altre disposizioni e fonti: vengono menzionati l’art. 10 c.c. (tutela dell’immagine altrui e vita privata), nonché i principi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, richiamati in relazione alla tutela del superiore interesse del minore.
Fatti Accertati
Evento contestato: Nel marzo 2024 la madre (reclamante) di un minore di età inferiore a 14 anni ha presentato un reclamo al Garante lamentando che il padre (resistente) aveva pubblicato senza il suo consenso una fotografia del figlio comune sul proprio profilo Facebook. La foto in questione ritraeva il bambino insieme ad un altro minore (figlio del padre e della nuova compagna).
Richiesta di rimozione ignorata: Prima di rivolgersi all’Autorità, la madre aveva già chiesto direttamente all’ex partner di rimuovere l’immagine, ma senza successo.
Accertamenti del Garante: Dagli atti risulta che:
- Il minore ritratto è effettivamente figlio di entrambi le parti ed è affidato congiuntamente ad esse (affidamento condiviso).
- La foto è nitida e consente di identificare facilmente i bambini raffigurati, contrariamente a quanto sostenuto dal padre (che ne aveva minimizzato la chiarezza).
- La pubblicazione è avvenuta sul profilo social personale del padre, senza l’autorizzazione né il consenso della madre.
- Il minore al momento della pubblicazione aveva meno di 14 anni, età sotto la quale non può autonomamente esprimere un valido consenso al trattamento dei propri dati personali (come l’immagine).
Posizioni e Difese delle Parti
Difesa del padre (resistente): In risposta all’istruttoria avviata dal Garante, il padre ha rivendicato la legittimità della propria condotta, sostenendo che:
- In virtù dell’affidamento condiviso, egli riteneva di avere “tutto il diritto” di pubblicare la foto del figlio.
- L’immagine in questione ritraeva il figlio avuto con la reclamante assieme ad un altro suo figlio nato dalla relazione successiva, mettendo in evidenza le somiglianze fisiche tra i due fratelli (entrambi generati dallo stesso padre).
- La pubblicazione, a suo dire, non ledeva il decoro né la reputazione del minore e la foto “non è nitida” con i bambini che sorridono ad occhi chiusi, quindi a suo avviso non contrastava con la normativa sulla tutela dei dati personali.
Replica della madre (reclamante): La madre, nelle memorie presentate tramite il proprio legale, ha contestato le affermazioni del resistente evidenziando che:
- La pubblicazione online di foto di un minore è un atto eccedente l’ordinaria amministrazione e richiede il preventivo consenso espresso di entrambi i genitori, ai sensi dell’art. 320 c.c. e della normativa privacy, trattandosi di dati personali sensibili (immagine) del minore. Viene citata al riguardo anche una pronuncia del Tribunale di Rieti (17 ottobre 2022, n. 443) che conferma tale necessità.
- Tale consenso congiunto di madre e padre è richiesto anche in caso di affidamento condiviso, e a maggior ragione se i genitori non convivono più.
- L’associazione tra la foto pubblicata e la didascalia inserita dal padre – «Come ho fatto a farvi uguali con due mamme diverse? Boh» – è stata giudicata dalla madre di cattivo gusto e dannosa. Secondo la reclamante, essa rivela un atteggiamento superficiale e immaturo del padre verso la genitorialità, quasi vantandosi di aver generato due figli somiglianti da madri diverse, esprimendo peraltro un concetto potenzialmente discriminatorio.
- Attraverso quella didascalia, il padre mostrava anche la volontà di rendere note informazioni sulla composizione familiare del minore (due mamme diverse), violando così la riservatezza e la vita privata sia del bambino sia della madre.
- Ha smentito decisamente la tesi del padre sulla scarsa nitidezza dell’immagine: dato che l’intento dichiarato dal padre era proprio di mettere in risalto le somiglianze fisiche tra i figli, la foto doveva necessariamente essere chiara e riconoscibile, in contraddizione con quanto lui affermava.
- La divulgazione non autorizzata di immagini del figlio minorenne ha provocato, a detta della madre, una grave lesione dell’onore e della reputazione del minore stesso.
- La reclamante ha richiamato come principio generale che la pubblicazione di foto di minori sul web – essendo Internet una “piazza telematica” aperta a tutti – rappresenta un’attività intrinsecamente pericolosa per gli interessi dei minori, al punto che non è nemmeno necessario provare uno specifico pericolo concreto nel momento in cui il materiale viene inserito su un social network molto frequentato.
- Infine, la madre ha sostenuto che la condotta del padre, pubblicando la foto malgrado il suo esplicito dissenso, viola non solo la normativa sulla protezione dei dati e l’art. 10 c.c. (tutela dell’immagine e della riservatezza), ma anche i principi della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Tale comportamento costituirebbe un grave pregiudizio per l’interesse del minore ed evidenzierebbe una carenza di capacità genitoriale da parte del padre, come riconosciuto anche da alcuni precedenti giurisprudenziali in materia (Tribunale di Trani, ord. 30 agosto 2021; Tribunale di Mantova, decr. 19 settembre 2017).
Valutazioni del Garante e Giurisprudenza Richiamata
Necessità del consenso di entrambi i genitori: Il Garante ha ribadito che, ai sensi della normativa vigente, un minore infraquattordicenne non può prestare autonomamente il consenso al trattamento dei propri dati personali (in questo caso, la diffusione della propria immagine). Pertanto, occorre il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, ossia entrambi i genitori, per poter lecitamente pubblicare immagini del minore su Internet. Questa interpretazione è consolidata sia dalla legge (art. 8 GDPR e art. 2-quinquies Codice Privacy) sia dalla giurisprudenza. In particolare, il provvedimento richiama numerose decisioni dei tribunali italiani che si sono pronunciati in contesti simili, affermando in modo univoco che la pubblicazione di foto di figli minori sui social network richiede il previo consenso di entrambi i genitori, anche se il minore è in affidamento condiviso.
Tra i precedenti citati figurano:
- Tribunale di Pavia, ord. 30 luglio 2024;
- Tribunale di Rieti, sent. n. 443 del 17 ottobre 2022;
- Tribunale di Trani, ord. 30 agosto 2021;
- Tribunale di Ravenna, sent. n. 1038 del 15 ottobre 2019;
- Tribunale di Mantova, ord. 19 settembre 2017.
Queste pronunce confermano il principio per cui la tutela del minore impone la condivisione delle decisioni tra i genitori sul se e come esporre l’immagine del figlio in un contesto pubblico come quello dei social network.
Assenza di base giuridica per il trattamento: Nel caso in esame, il Garante ha accertato che il padre ha trattato il dato personale (fotografia) del minore senza alcuna base di liceità prevista dalla legge. In particolare, mancava il consenso di uno dei genitori (la madre), necessario ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a) GDPR e delle norme nazionali per i minori di 14 anni. Di conseguenza, il trattamento viola anche il principio di liceità, correttezza e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) GDPR.
Altri profili considerati: La condotta del padre è stata valutata anche sotto il profilo civilistico e dei diritti del minore: la pubblicazione non autorizzata dell’immagine, nonostante il dissenso dell’altro genitore, risulta illegittima ex art. 10 c.c.(che tutela il diritto all’immagine e alla reputazione personale) e contraria al superiore interesse del minore, tutelato anche dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Il Garante ha tenuto conto del potenziale pregiudizio arrecato al minore dall’esposizione della sua immagine su un social network senza adeguate garanzie e senza necessità, nonché del conflitto familiare che tale pubblicazione ha esacerbato.
Conclusione sull’illiceità del trattamento: Sulla base di queste valutazioni, il Garante ha dichiarato l’illeceità del trattamento effettuato dal padre, ossia la pubblicazione online della foto del figlio minorenne in mancanza di una valida base giuridica (il consenso di entrambi i genitori).
Misure Adottate dal Garante
Alla luce dell’accertata violazione, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha adottato i seguenti provvedimenti nei confronti del padre (titolare del trattamento), ai sensi dell’art. 58, par. 2 del GDPR:
- Divieto di ulteriore trattamento dell’immagine del minore senza il consenso di entrambi i genitori: il Garante ha ordinato al padre di astenersi da qualsiasi ulteriore pubblicazione o utilizzo dell’immagine del figlio minorenne in assenza dell’accordo di entrambi i genitori. Unica eccezione consentita è la mera conservazione della foto già pubblicata, esclusivamente a fini di eventuale utilizzo in sede di giustizia (es. come prova in un procedimento), ma non la sua diffusione.
- Ammonimento formale: considerato che il padre non aveva precedenti violazioni né era mai stato destinatario di provvedimenti sanzionatori del Garante, l’Autorità ha ritenuto proporzionato applicare la misura dell’ammonimento. Ciò significa che il padre è stato formalmente ammonito per le violazioni commesse, senza irrogazione di una sanzione pecuniaria in questa fase. L’ammonimento è comunque un provvedimento ufficiale che resta agli atti e implica la diffida dal reiterare la condotta illecita.
- Annotazione nel registro dei provvedimenti interni: il Garante ha disposto l’annotazione del caso e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u) GDPR. Si tratta di un registro in cui vengono segnati i provvedimenti di particolare rilievo, soprattutto ai fini di monitorare eventuali recidive o comportamenti analoghi in futuro da parte dello stesso soggetto.
In aggiunta, il Garante ha invitato il padre a comunicare, entro 30 giorni, quali iniziative avesse intrapreso per conformarsi a quanto prescritto nel provvedimento. Questo invito è fatto ai sensi degli artt. 157 del Codice Privacy e 58, par. 1, lett. a) GDPR, ricordando che un mancato riscontro è soggetto a sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 166 del Codice e dell’art. 83, par. 5, lett. e) GDPR. Infine, il provvedimento informa le parti della facoltà di opposizione all’ Autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni (o 60 giorni se all’estero) dalla notifica, ai sensi dell’art. 78 GDPR e dell’art. 152 Codice Privacy.
Conclusione
In sintesi, il provvedimento n. 681/2024 del Garante Privacy ha riconosciuto che la pubblicazione su Facebook della foto di un minore di 14 anni senza il consenso di entrambi i genitori costituisce un trattamento illecito di dati personali. Tale condotta viola sia le norme privacy (GDPR e Codice Privacy) sia le disposizioni civilistiche a tutela dell’immagine e dell’interesse del minore. Il Garante, confermando gli orientamenti giurisprudenziali sul punto, ha quindi vietato ogni ulteriore diffusione dell’immagine, ammonito il padre e registrato il provvedimento nei propri atti, a tutela del minore coinvolto e quale monito per il titolare del trattamento. Le misure adottate mirano a ripristinare la legalità, prevenire futuri illeciti e salvaguardare i diritti del minore e dell’altro genitore.