POLITICA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

POLITICA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

1) PREMESSA

L’articolo 29 del Regolamento Europeo 2016/679, stabilisce che:

“Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri”.

Chiunque abbia accesso ai dati personali dovrà obbligatoriamente essere istruito dal Titolare o dal Responsabile del trattamento. Limitatamente ai trattamenti dati e all’ambito di competenza a Lei assegnato nella designazione in qualità di soggetto autorizzato dal titolare del trattamento, vengono sotto riportate le istruzioni a cui è tenuto ad attenersi nelle operazioni di trattamento dei dati personali, in conformità alle normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali ed in particolare al GDPR.

Il soggetto designato deve essere sempre in grado di comprendere ed avere consapevolezza rispetto al tipo di dato che sta trattando secondo quanto stabilito nelle definizioni dell’articolo 4 e secondo i principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all’articolo 5 e secondo le basi giuridiche dell’art. 6 del GDPR. Le istruzioni sotto riportate fanno riferimento anche alla normativa interna in materia di trattamento di dati personali.

Qualora avesse necessità di chiarimenti, deve fare riferimento al Titolare del Trattamento, e/o al referente designato.

 

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